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Lo Statuto GIST | |
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEL 19 FEBBRAIO 2009
Art. 1 Nell'ambito e nella disciplina della FNSI è costituito, con sede a Milano in Viale Montesanto 7, il Gruppo Italiano Stampa Turistica (di seguito denominato GIST), quale gruppo di specializzazione secondo le norme previste dagli artt. 32 e 36 dello Statuto della FNSI e dell'allegato regolamento. Possono essere iscritti al GIST come soci ordinari esclusivamente i giornalisti regolarmente iscritti all'Ordine dei Giornalisti e alle associazioni regionali della stampa facenti parte della FNSI che si occupano con regolarità e continuità di turismo. Chi non si occupa di turismo con regolarità e continuità, purché precedentemente iscritto al GIST, può rimanere nel GIST stesso in qualità di associato. Art. 2 a. riunire i giornalisti che si occupano con regolarità e continuità delle problematiche del turismo da almeno due anni in quotidiani e periodici, pubblicazioni specializzate, agenzie di stampa, radio e televisioni, case editrici specializzate in turismo, o che svolgano attività di ufficio stampa nel settore del turismo; b. difendere la libertà e il pluralismo dell'informazione, promovendo e qualificando la presenza di argomenti inerenti al turismo sui mezzi di informazione; c. mantenere e sviluppare i contatti con organismi pubblici, privati e associazioni del settore; d. organizzare convegni, seminari, corsi o iniziative di studio per l'aggiornamento e la qualificazione dei soci, favorendone la preparazione professionale; e. tutelare gli interessi morali e materiali dei soci, impegnandoli al rispetto delle norme deontologiche della professione giornalistica, alla corretta applicazione del Contratto Nazionale di lavoro giornalistico e al rispetto dei compensi minimi inderogabili previsti dal tariffario dell'ordine dei Giornalisti. Art. 3 L'ammissione al GIST viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previo accertamento e valutazione dei requisiti professionali di cui all'art. 1 e al comma a) del l'art. 2 del presente Statuto. La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo, deve essere corredata dalla documentazione attestante la propria attività professionale degli ultimi due anni, unitamente alla firma di presentazione di due soci del GIST che non siano membri del Consiglio Direttivo. Gli iscritti al GIST sono tenuti a versare una quota annuale, il cui ammontare è stabilito dal Direttivo e approvato dall'Assemblea. Art. 4 L'appartenenza al GIST decade per le seguenti cause: a. dimissioni volontarie b. perdita dei requisiti accertata dal Consiglio Direttivo c. morosità d. radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver interpellato l'interessato circa il suo operato Si considerano "morosi" - e tali da far decadere la loro appartenenza al GIST - i soci che non sono in regola con il pagamento della quota sociale annuale entro il 31 dicembre di ogni anno. La quota sociale va pagata ogni anno entro il giorno di convocazione dell'assemblea annuale ordinaria (prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea stessa), pena il pagamento di una mora progressiva e l'esclusione da ogni tipo di attività sociale fino a quando il socio non si mette in regola. Art. 5 Sono organi del GIST: a. l'Assemblea dei soci b. il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere c. il Consiglio Direttivo Art. 6 L'Assemblea dei soci è il massimo organo del GIST, al quale spettano tutti i poteri deliberanti. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, con convocazione del Presidente o del Vicepresidente o di un terzo dei soci, su conforme decisione del Consiglio, mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da inviare al domicilio di ogni socio almeno quindici giorni prima dello svolgimento. L'Assemblea dei soci si riunisce in via straordinaria su richiesta del Presidente o della metà più uno dei consiglieri o di un terzo dei soci, sempre con le modalità di cui sopra. Si riunisce per procedere a variazioni e integrazioni dello Statuto o per motivi di eccezionale gravità. Sono compiti dell'Assemblea ordinaria deliberare su : a. bilanci di previsione e rendiconti b. i programmi di attività c. l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo d. le spese straordinarie e le quote di iscrizione Art. 7 Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria con apposita votazione distinta da quella per il Consiglio. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto almeno il 70% dei voti sul totale dei votanti ; se ciò non avviene, si passa al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti, con maggioranza semplice. Il Presidente ha la rappresentanza legale del GIST a tutti gli effetti, promuove le iniziative per il conseguimento dei fini sociali, assume provvedimenti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio. Dura in carica due anni e può essere rieletto. Il Presidente è garante dell'applicazione dello Statuto, è il destinatario dei ricorsi in materia di interpretazione e applicazione delle norme statutarie e del Regolamento del GIST, con obbligo di riferirne al CD. Art. 8 Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente ed è scelto tra i suoi membri. Collabora con il Presidente su specifico mandato e lo sostituisce in caso di assenza. Dura in carica due anni e può essere rieletto. Art. 9 Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo ed è scelto tra i suoi membri. Assiste il Presidente, il Vicepresidente e il Consiglio ed è responsabile dell'esecuzione dei provvedimenti deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio. Provvede alla tenuta dei registri delle deliberazioni e alla conservazione degli atti e dell'archivio del GIST. Dura in carica due anni e può essere rieletto. Art. 10 Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo ed è scelto tra i suoi membri. Cura l'amministrazione del GIST e provvede alla tenuta dei libri contabili. Il tesoriere dura in carica due anni e può essere rieletto. Art. 11 Il Consiglio Direttivo (di seguito denominato CD) è l'organo esecutivo del GIST. Ha il compito di fissare le direttive generali del GIST per il conseguimento delle finalità stabilite dall'assemblea e statutarie, nonché di programmare gli indirizzi di politica istituzionale e la programmazione generale delle attività del gruppo. I membri del CD vengono eletti dall'Assemblea ordinaria con apposita votazione separata da quella del Presidente. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti (deleghe incluse). Esso è composto da 12 membri, di cui nove eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci e tre dai delegati e vicedelegati dei gruppi regionali. Al suo interno elegge il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. I suoi componenti durano in carica due anni e possono essere rieletti. I membri del CD che non partecipano a tre riunioni consecutive, senza giustificati motivi, decadono dalla carica. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il CD elegge al suo interno Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. Art. 12 Il CD si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. Al Consiglio compete : a. eleggere al proprio interno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere b. espletare i compiti istituzionali del GIST c. provvedere alla gestione del GIST in tutte le sue attività d. eseguire le delibere dell'assemblea e. delegare soci o anche persone o enti esterni a svolgere particolari iniziative per il raggiungimento degli scopi del GIST f. fissare la convocazione dell'Assemblea g. stabilire l'entità di contributi ordinari e straordinari a carico dei soci, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea h. amministrare il patrimonio sociale e predisporre i bilanci i. provvedere alla riscossione delle entrate e disporre per le spese ordinarie e straordinarie, avvalendosi dell'opera del tesoriere j. esaminare le domande di iscrizione al GIST, deliberando le ammissioni in base a quanto previsto dall'art. 3 e compiere una volta all'anno, a dicembre, la revisione periodica degli aderenti, in vista della preparazione del nuovo libretto soci, verificando la sussistenza dei titola per la permanenza nel GIST, secondo quanto disposto dall'art. 4 k. redigere il bilancio e il rendiconto annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci Art. 13 Per una più efficace azione organizzativa e di reale solidarietà fra gli iscritti, il GIST è articolato in gruppi regionali, nell'ambito delle rispettive associazioni regionali della stampa di appartenenza. I gruppi regionali eleggono al proprio interno una rappresentanza composta da due membri, denominati delegato e vicedelegato.I delegati e vicedelegati di tutti i gruppi regionali eleggono fra loro tre membri che entrano a far parte del Consiglio Direttivo del GIST. Tutte le cariche dei gruppi regionali durano due anni e scadono contestualmente allo scadere delle nomine del Consiglio Direttivo del GIST. Art. 14 Lo scioglimento del GIST può essere deciso solo dall'Assemblea straordinaria, appositamente convocata secondo le modalità dell'art. 6, con decisione assunta dai due terzi dei soci. In caso di scioglimento per qualunque causa del GIST, il patrimonio dell'ente verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta per legge. Art. 15 Il patrimonio del GIST è costituito da: a. beni mobili e immobili che diverranno di proprietà del GIST b. eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio c. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti Le entrate del GIST sono costituite da: a. quote dell'Associazione b. contributi dei soci accettati dal Consiglio Direttivo c. lasciti, donazioni, liberalità e contributi disposti da terzi e accettati dal Consiglio Direttivo Art. 16 L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Art. 17 Eventuali variazioni e integrazione al presente Statuto verranno decise da un'Assemblea straordinaria, espressamente convocata secondo le modalità descritte all'art. 6, con decisioni assunte a maggioranza di due terzi dei partecipanti all'assemblea, ritenuta valida se sarà presente metà più uno dei soci. Art. 18 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e da eventuali Regolamenti, valgono le norme statutarie della FNSI e i principi deontologici della legge istitutiva dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti (L. 69 del 1963). Art. 19 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 20 Non ci sono limitazioni all'eleggibilità dei soci a qualunque carica sociale. Ciascun socio ha diritto a un solo voto (art. 2532, comma 2 C.C.). Art. 21 Le deliberazioni del CD e dell'Assemblea dei soci, incluso il bilancio e rendiconto annuali, devono essere resi noti a tutti i soci mediante pubblicazione sul Notiziario GIST |
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